Il Canone Unico Patrimoniale è istituto ai sensi del comma 816 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 e sostituisce e raggruppa il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all’articolo n. 27 commi 7 e 8 del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il Canone Unico Patrimoniale è dovuto da chiunque occupa in modo permanente o temporaneo, anche in maniera abusiva, aree soprastanti o sottostanti di suolo pubblico e chi diffonde messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche installate su aree pubbliche.
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