Autorizzazioni paesaggistiche.

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Autorizzazioni paesaggistiche.


A chi è rivolto:

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse paesaggistico, se intendono realizzare opere o interventi che comportino alterazione o modificazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, devono chiedere la preventiva autorizzazione, ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

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Descrizione:

Se i lavori o le opere modificano lo stato fisico o l’aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti “beni paesaggistici” dal D.Lgs. 42/2004 o risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR, non possono essere oggetto di trasformazione senza il preliminare rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ovvero dell’accertamento della compatibilità di cui all’art. 91 del PPTR.
L'Autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto al titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio ma ne costituisce il presupposto: il permesso di costruire o la SCIA costituiscono un valido titolo abilitativo solo dopo che si è perfezionato l'iter di efficacia dell'Autorizzazione paesaggistica.
Inoltre l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell'Autorizzazione paesaggistica stessa.

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Come fare:

La richiesta per ottenere l'Autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al momento della presentazione del progetto edilizio (richiesta di rilascio del Permesso di Costruire o SCIA) e deve essere inoltrata dall'interessato (cittadino, ente, operatore economico) tramite moduli per  la procedura ordinaria e  semplificata (vedi modulistica allegata) .
Essa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altro titolo edilizio.

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Cosa serve.

La domanda dovrà essere corredata dalla Relazione “Relazione Paesaggistica” (prevista dall'art. 146 co. 3 del D.Lgs 42/04, individuata con DPCM 12 dicembre 2005 e precisata nella forma semplificata con DPR 31/2017).

La Relazione Paesaggistica  ha il compito di coadiuvare la Commissione Locale per il Paesaggio nella valutazione della compatibilità ed è finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione.

La relazione paesaggistica deve:

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  • sempre accompagnare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, nel caso di interventi edilizi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;.
  • deve essere allegata a tutti i progetti edilizi presentati dal 31/7/2006..

Cosa si ottiene:

A seconda del tipo di intervento, dei vincoli ricadenti sulla zona si ottiene:

  1. Autorizzazione paesaggistica semplificata: per interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del Regolamento ai sensi del DPR n. 31 del 13.02.2017
  2. Autorizzazione paesaggistica ordinaria: presentata per tutti gli altri tipi di interventi diversi da quelli del punto 1 (da utilizzare anche per pratiche di condono edilizio)
  3. Autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere ante vincolo;
  4. Accertamento di compatibilità paesaggistica: per sanatorie di opere che rientrano in casi specifici
  5. Parere ex art 32 della L. 47/1985 (pratiche di condono edilizio)
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Tempi e scadenze:

Esistono, in relazione alla entità degli interventi, due tempistiche previste dalle norme:

  1. ai sensi del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) all'articolo 146 per l' “autorizzazione paesaggistica ordinaria” sono previsti massimo 105 giorni (se parere positivo) /115 giorni (se parere negativo definitivo) dalla ricezione dell'istanza completa anche di conformità urbanistico-edilizia di cui 40gg. del Comune, 45 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente, 20gg. per la conclusione del Comune , 10 gg. per l'eventuale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.. In caso d'incompletezza dell'istanza entro 40 giorni dalla ricezione della domanda il Comune può richiedere documentazione integrativa sospendendo i termini la cui decorrenza riprenderà dalla nuova ricezione della documentazione completa;
  2. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°139 del 09.Luglio 2010 per gli interventi di “lieve entità” è prevista la cosiddetta “autorizzazione paesaggistica semplificata” sono revisti massimo 60 giorni (se parere positivo)/ 70 giorni (se parere negativo definitivo) dalla ricezione dell'istanza completa anche di conformità urbanistico-edilizia di cui 30gg. del Comune, 25 della Soprintendenza competente, 5gg. per la conclusione del Comune , 10 gg. per l'eventuale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.. In caso d'incompletezza dell'stanza entro 30 giorni il Comune può richiedere documentazione integrativa sospendendo i termini la cui decorrenza riprenderà dalla ricezione della documentazione completa.

E' efficace per cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario all’intervento, come indicato all’art. 146 comma 4 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i.

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Quanto costa:

I costi dell'autorizzazione paesaggistica e/o dell'accertamento di compatibilità paesaggistica sono relativi all’imposta di bollo in corso di validità con allegata ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

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Accedi al servizio.

La richiesta per ottenere l'Autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al momento della presentazione del progetto edilizio, e deve essere inoltrata dall'interessato tramite moduli per  la procedura ordinaria e  semplificata..

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

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Pagina aggiornata il 13/06/2024

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