Esistono, in relazione alla entità degli interventi, due tempistiche previste dalle norme:
- ai sensi del Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. ii. (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) all'articolo 146 per l' “autorizzazione paesaggistica ordinaria” sono previsti massimo 105 giorni (se parere positivo) /115 giorni (se parere negativo definitivo) dalla ricezione dell'istanza completa anche di conformità urbanistico-edilizia di cui 40gg. del Comune, 45 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente, 20gg. per la conclusione del Comune , 10 gg. per l'eventuale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.. In caso d'incompletezza dell'istanza entro 40 giorni dalla ricezione della domanda il Comune può richiedere documentazione integrativa sospendendo i termini la cui decorrenza riprenderà dalla nuova ricezione della documentazione completa;
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n°139 del 09.Luglio 2010 per gli interventi di “lieve entità” è prevista la cosiddetta “autorizzazione paesaggistica semplificata” sono revisti massimo 60 giorni (se parere positivo)/ 70 giorni (se parere negativo definitivo) dalla ricezione dell'istanza completa anche di conformità urbanistico-edilizia di cui 30gg. del Comune, 25 della Soprintendenza competente, 5gg. per la conclusione del Comune , 10 gg. per l'eventuale preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90 e ss.mm.ii.. In caso d'incompletezza dell'stanza entro 30 giorni il Comune può richiedere documentazione integrativa sospendendo i termini la cui decorrenza riprenderà dalla ricezione della documentazione completa.
E' efficace per cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario all’intervento, come indicato all’art. 146 comma 4 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i.
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